Quali sono i principali tipi di danno risarcibile?
Le classificazioni cui è soggetto il danno risarcibile sono varie e molteplici. Si da in primo luogo la distinzione tra danno materiale, cioè alle cose, e danno fisico, cioè alla persona.
Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di proprietà del danneggiato a seguito dell’incidente, e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.
I danni fisici sono quelli derivati invece dalla lesione della persona, e possono originare due distinte categorie di danno: quello da inabilità temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da invalidità permanente, che coincide invece con la diminuzione della capacità fisica.
Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare poi ulteriori tipi di danno, cioè quello biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale.
Il danno biologico è la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato. Nell’ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all’evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.
Il danno patrimoniale è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l’integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d’animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.
Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d’animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato in conseguenza dell’illecito. Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell’autore materiale del fatto sia provata.
Il danno punitivo è infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.
Che cos’è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.
Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell’obbligatorietà dell’assicurazione sulla responsabilità civile.
In base all’art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.
Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.
In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi prevista dall’art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.
Nella terza ipotesi, ove cioè l’impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.
L’obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
L’attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l’incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.
L’impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.
Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli?
Il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive, ai sensi dell’art. 2947 c.c., secondo comma, in due anni. Non hanno effetto interruttivo di tale termine le trattative di componimento bonario (Cass. 10 Novembre 1979, n. 5807).
Tuttavia, ove il fatto che ha causato il danno venga considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, si deve avere riguardo alla pena edittale senza tenere conto della diminuzione della pena conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche. Se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.