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Qual è la differenza tra denuncia e querela?
La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d’ufficio, cioè senza che sia necessario l’intervento della persona offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell’autorità che la riceve) e può essere anche rimessa (cioè ritirata se già presentata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi.
Ingiuria, diffamazione, calunnia
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.
Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall’ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
Minaccia, violenza privata
Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51,65 (art. 612 c.p.). La pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d’ufficio, se la minaccia è grave o è commessa con armi, da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, o da più di cinque persone riunite, mediante l’uso di armi, o da più di dieci persone anche senza l’uso di armi.
Commette invece il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.
Percosse, lesioni
Commette il reato di percosse (art. 581 c.p.) chiunque perquote taluno, se dal fatto non deriva un pregiudizio all’integrità fisica o mentale della persona offesa. La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a € 309,87.
In caso invece taluno procuri una lesione personale, dalla quale derivi un pregiudizio all’integrità fisica o mentale della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 582 c.p.). Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La lesione personale è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Furto, appropriazione indebita, ricettazione
L’art. 624 c.p. (Furto) prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti.
Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.
Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona.
La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:
se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
se il furto è commesso con destrezza;
se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.
Alcune ipotesi di furto sono perseguibili a querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a un anno oppure la multa fino a 206 euro. Tali ipotesi si verificano:
se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
se il furto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
se il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Si configura invece il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti.
Diverso è ancora il caso della ricettazione (art. 648 c.p.) che si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Il reato di ricettazione si configura anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Truffa, frode informatica
Si configura il reato di truffa (art. 640 c.p.) quando taluno, con artifizi o raggiri, inducendo qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
se la truffa è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
se la truffa è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze ora enunciate o un’altra circostanza aggravante.
L’art 640-bis c.p. prevede inoltre l’ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che si configura se il fatto di cui all’articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. In questo caso la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio.
Un’ulteriore particolare ipotesi di truffa (frode informatica) è prevista all’art. 640-ter c.p.: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna circostanza aggravante.

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