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Introduzione

La violazione della privacy costituisce un reato che può essere perpetrato in molti ambienti differenti: a casa, al lavoro e perfino su internet. Collezionare, immagazzinare e/o diffondere i dati sensibili di un soggetto è, infatti, punibile per legge e chi la commette va incontro a sanzioni sia a carattere amministrativo che, in certi casi, penale. 

Analizziamo la normativa in materia di diritto alla privacy per scoprire in cosa consiste questo reato, come ci si difende, se e come è possibile ottenere un risarcimento danni. 

Il diritto alla privacy 

L’articolo 167 del Codice della Privacy stabilisce che ciascun individuo ha diritto alla privacy, intesa come:

qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale.

Ognuno ha perciò il diritto che tutte le informazioni personali, riguardanti la sua vita privata, rimangano riservate. Nel momento in cui questi dati vengono divulgati senza il consenso del proprietario, si verifica una violazione della privacy.

Nello specifico, si verifica una violazione della privacy quando:

  • utilizzo illecito del dati personali altrui;
  • falsa notifica presso il Garante della privacy; 
  • misure di tutela dei dati sensibili insufficienti;
  • mancato rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante della privacy.

Tipologie di dati personali

I dati personali vengono suddivisi in quattro categorie diverse, sulla base della loro riservatezza: 

  • dati sensibili;
  • dati semisensibili;
  • dati comuni;
  • dati giudiziari.

I dati sensibili sono estremamente personali, poiché relativi all’etnia, all’orientamento sessuale, alle opinioni politiche, allo stato di salute, ecc. 

I dati semisensibili, invece, comprendono, ad esempio, informazioni relative alla situazione finanziaria del soggetto. 

I dati comuni sono le generalità, ovvero nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale e perfino l’indirizzo e-mail.

Infine, i dati giudiziari comprendono i carichi pendenti, contenziosi e sanzioni comminate. 

Risarcimento danni

L’unico requisito necessario al fine di richiedere un risarcimento danni per violazione della privacy è quello di essere in grado dimostrare il fatto. 

La Cassazione afferma che si verifica un danno patrimoniale, conseguente ad una violazione della privacy quando: 

l’individualità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto numero di persone (link).

Le sanzioni per la violazione della privacy

Le sanzioni previste per la violazione della privacy variano a seconda della gravità del reato e sono: 

  • la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni, per una violazione della privacy a scopo di lucro o atta a recare danno alla vittima;
  • la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni, per false dichiarazioni;
  • la reclusione da 3 mesi fino a 2 anni, per il mancato rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante della privacy; 
  • l’arresto fino a 2 anni o un’ammenda da 10.000 euro fino a 50.000 euro, per la mancata attuazione delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali

La violazione della privacy su internet

Internet è il luogo dove si verifica il maggior numero di violazioni della privacy. In particolare le violazioni più diffuse comprendono: 

  • diffusione di dati sensibili; 
  • violazione diffusione della posta elettronica; 
  • accesso illegale ad un sito;
  • spionaggio;
  • frodi informatiche.

Il reato di violazione della privacy sul web prevede le seguenti sanzioni: 

  • reclusione da 6 mesi fino a 3 anni;
  • un’ammenda da 516 euro fino a 1032 euro;
  • la reclusione da 1 a 5 anni e un’ammenda da 309 euro fino a 1549 euro (in caso in cui il reato venga commesso tramite abuso della qualifica di operatore del sistema).
Studio Legale Incandela, Avvocato Copparo Ferrara Rovigo